Condomini morosi: obbligo di comunicare i dati ai creditori
L'art. 63 disp. att. c.c. e Cass. civ. n. 1002/2025 confermano il ruolo dell'amministratore nella comunicazione dei dati dei morosi ai creditori non soddisfatti.
Giuseppe Antonio Capalbo · Amministratore di condominio, Iscritto ANACI n. 19294
L'art. 63 disp. att. c.c. prevede che l'amministratore comunichi ai creditori non ancora soddisfatti, che lo interpellino, i dati dei condomini morosi. La regola serve a rendere effettivo il principio per cui i creditori devono rivolgersi prima ai morosi.
Il chiarimento della Cassazione
Nella rassegna civile della Corte di Cassazione di gennaio 2025 è richiamata la sentenza n. 1002/2025: l'obbligo di comunicazione è posto in capo all'amministratore in proprio e la violazione può generare responsabilità.
Come gestire la pratica
- Tenere aggiornati importi, periodi e nominativi dei morosi.
- Documentare le richieste ricevute dai creditori.
- Rispondere con dati pertinenti e tracciabili.
- Evitare diffusioni non necessarie o non protette dei dati personali.
Fonti e riferimenti
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